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Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea

Persone interessate

Le disposizioni concernono tutti i cittadini svizzeri e degli Stati membri dell’UE che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera e/o in uno Stato membro dell’UE.

Tutti gli altri (cittadini di Stati non membri dell’UE) non sono interessati dagli accordi bilaterali.

Assicuratore sociale competente

L’accordo si basa sul principio del luogo dove si esercita l’attività lucrativa. Ciò significa che i lavoratori interessati dall’accordo sono soggetti al diritto delle assicurazioni sociali dello Stato nel quale lavorano, anche se risiedono in un altro Stato.

I cittadini di uno Stato membro dell’UE e i cittadini elvetici che esercitano un’attività lucrativa esclusivamente in Svizzera sono quindi soggetti al sistema di sicurezza sociale svizzero.

I cittadini di uno Stato membro dell’UE e i cittadini elvetici che esercitano un’attività lucrativa all’estero in un solo Stato membro dell’UE sono invece soggetti al sistema di sicurezza sociale del paese nel quale lavorano.

Per i datori di lavoro e gli indipendenti, sono applicate le disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali del paese nel quale viene esercitata l’attività lucrativa indipendente.

Rivolgetevi all'agenzia più vicina o contattateci direttamente in linea, siamo a vostra disposizione.

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